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11 novembre 2017

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 23. L’esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo adotta il progetto di rendiconto consuntivo redatto dal Collegio Economi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

I rendiconti devono essere redatti con chiarezza, accompagnati da una separata relazione, rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con specifica indicazione delle attività di raccolta pubblica di fondi e dell’eventuale attività commerciale realizzata accanto all’attività istituzionale.

Copia dei progetti di rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti i soci, con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 24. Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  1. quote associative e contributi dei soci;
  2. contributi di privati, dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. eredità,donazioni e legati;
  4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  5. proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  6. entrate derivanti da iniziative promozionali e occasionali raccolte pubbliche di fondi finalizzate al proprio finanziamento;
  7. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette. Un eventuale utile dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

Art. 25. Il patrimonio sociale è costituito da:

  1. beni immobili e mobili;
  2. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
  3. donazioni, lasciti o successioni;
  4. altre disponibilità patrimoniali.

 

Art. 26. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento degli scopi dell’Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o decadenza di un socio, la sua quota sociale rimane acquisita dall’Associazione.